4) Chi assiste
materialmente all’ingresso e all’uscita da scuola o ai servizi igienici se
necessario?
Sino alla fine del 1999
il mansionario dei collaboratori scolastici (ex bidelli) è regolato dai
contratti collettivi di lavoro relativi ai dipendenti degli enti locali per la
scuola materna, elementare e superiore ( dpr 347/83 e successive modifiche),
secondo cui tale personale, inquadrato nella "quarta fascia stipendiale" deve
svolgere attivita' di assistenza materiale nell'ingresso ed uscita da scuola
degli alunni con handicap, all'interno dei locali scolastici e di assistenza per
l'igiene personale e l'accompagnamento ai servizi igienici; cio' senza alcuna
indennita' aggiuntiva essendo queste mansioni ordinarie normali del profilo
professionale. Per la scuola media, sempre sino a fine 99, i collaboratori
scolastici che dipendono dall'amministrazione della p.i. svolgono, come mansioni
ordinarie, l'accompagnamento degli alunni con handicap nei locali scolastici e
nell'uscita ed ingresso da essi. se ricevono l'ordine di servizio di prestare
assistenza per l'igiene personale e per l'accompagnamento ai servizi igienici,
hanno diritto al premio incentivante, essendo questa attivita' aggiuntiva a
quella ordinaria (CCNL del 1995). A partire dal 1 gennaio 2000 tutti i
collaboratori scolastici dipendenti dagli enti locali transitano nei ruoli del
Ministero della PI ( L.124/99 art.8) e si applicano ad essi ed a quelli già
dipendenti dalla PI le norme del Nuovo Contratto Collettivo approvato nel maggio
99 e pubblicato nel supplemento alla GU n.133 del 9 giugno 99. In forza
dell'art.32 di tale contratto i collaboratori scolastici nelle scuole statali di
ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e mansioni aggiuntive. Le mansioni
ordinarie indicate nell'art. 50 comma 1 e tabella A Profili professionali area
A/2: Profilo Collaboratore scolastico "…ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e
nell'uscita da esse." Le mansioni aggiuntive, per le quali quindi scatta il
diritto al premio incentivante, sono individuate sempre dall'art.50 comma 1
stessa tabella come segue: "..assistenza agli alunni portatori di handicap
all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella
cura dell'igiene personale". Per tutte le mansioni ordinarie ed aggiuntive i
collaboratori scolastici debbono frequentare un corso di aggiornamento.
L'individuazione dei collaboratori scolastici che dovranno svolgere le mansioni
aggiuntive avviene grazie al Capo d'Istituto con ordine di Servizio; quanto al
premio incentivante la relativa delibera spetta al Consiglio di Circolo o
d'Istituto. Per evitare discontinuità nel servizio svolto dai collaborati
scolastici dipendenti dagli Enti locali, nel momento in cui entrano nei ruoli
del Ministero PI, il DM n.184 del 23.7.99 fornisce chiarimenti nel senso
sopraindicato con gli artt.6-7-8. Inoltre la CM n.245/99 alla voce VARIE nei
numeri 3,4 e 5 precisa con esempi che gli ex bidelli degli Enti locali
trasferiti allo Stato dovranno continuare a svolgere, come dipendenti statali,
solo i compiti di assistenza agli alunni con handicap nell'ambito della scuola.
Quanti svolgevano anche mansioni, quali ad es. di autisti di scuolabus o di
sorveglianza alle mense scolastiche, dovranno cessare da questi incarichi,
rientrando essi nelle competenze del personale dipendente dagli Enti locali i
quali debbono continuare a garantire questi servizi e quelli dell'assistenza
educativa per l'autonomia e la comunicazione; viene citato a tal proposito il
DPR 616/77 art.42 e 45, che sono espressamente richiamati dall'art.13 comma
4della L.104/92. Il D.M. 297 del 10/12/'99 fornisce precisazioni pure circa il
subentro dell'Amministrazione statale nei contratti di appalto e nelle
convenzioni per i lavori socialmente utili stipulati in precedenza dagli enti
locali. L'obbligo dell'assistenza agli alunni con handicap per l'igiene
personale e per l'accompagnamento ai servizi igienici, gravante sui bidelli è
stato ulteriormente ribadito nell'intesa stipulata il 13/9/2000 fra Lanci
(Associazione Nazionale Comuni d'Italia) e il Ministero della Pubblica
Istruzione. I genitori degli alunni con handicap debbono conoscere con esattezza
questa normativa per chiederne ai Capi d'Istituto la puntuale applicazione,
affinchè non avvenga che la scuola telefoni a casa chiedendo ai familiari di
recarsi presso i locali scolastici per motivi legati all'igiene personale del
figlio con handicap. Questa prassi, talora adottata da alcune scuole, è
illegittima poiché il Servizio pubblico di integrazione scolastica comprende
anche questi aspetti. La famiglia pertanto non deve essere disturbata per questi
motivi poiché, in caso contrario, si potrebbe forse ipotizzare l'interruzione di
un pubblico servizio.