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Insegnanti di sostegno in deroga....
SULLE "DEROGHE"
LEDHASCUOLA
La sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale ha riaffermato il diritto di
deroga per gli alunni certificati in situazione di gravità (che era stato
riconosciuto dalla Legge 499/97 e negato dalla L. 244/2007, artt. 413 e 414 ).
Tale diritto è stato riconfermato anche dalle Manovre Finanziarie del 2010
(Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 9, comma 15 e art.
10, comma 2) e del 2011 (Decreto Legge 98/2011 convertito nella legge 111/2011,
art. 19 comma 11: "fermo restando che e' possibile istituire posti in deroga,
allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
scolastica").
- Cosa si intende oggi, alla luce della Legge 111/2011, per "deroga"? Ore
aggiuntive rispetto a quale assegnazione?Un rapporto più favorevole rispetto al
rapporto 1:2?
In realtà nelle istituzioni scolastiche lombarde il conteggio del fabbisogno
parte dalla media 1 /4 alunni disabili (gravi e non gravi) e sono considerate
già "deroghe" per le situazioni di gravità i rapporti 1/3 o migliori!
Sembra si stia tornando alla situazione esistente negli Anni Settanta, in cui
peraltro gli alunni con disabilità presentavano caratteristiche di gravità molto
inferiore rispetto alla situazione attuale. Allora, a partire dalla Circ. Min.
199/1979, gli insegnanti specializzati erano assegnati con il rapporto 1:4, e
tale situazione è rimasta invariata negli anni successivi e ribadita dal testo
Unico in materia di Istruzione (D.Lgs. 297/1994), art. 443, fino alla Legge
449/1997, che all'art. 40, c.3 ha abrogato detto articolo del T.U. e fissato la
dotazione organica degli insegnanti di sostegno "nella misura di un insegnante
per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti
scolastici statali della provincia", introducendo comunque il diritto ad ore
aggiuntive a questa dotazione-base per gli alunni in situazione di gravità.
Il rapporto 1:138, rimasto in vigore per nove anni, è stato a sua volta abolito
dalla Legge 296/2006 (art. 1, c.605, lett. b) , che ha introdotto il criterio
delle "effettive esigenze rilevate", che non ci risulta sia stato abolito.
- Quale atto legislativo avrebbe soppresso tale criterio?
S. NOCERA
Per deroghe, oggi, debbono intendersi ore aggiuntive rispetto alla media
nazionale di uno a due, introdotta dalla L.n. 122/10. Il criterio di uno a
quattro di cui alla L.n. 270/82 , come sopra bene espresso, è stato abrogato
dalle norme da Voi sopra citate. Oggi c'è un criterio per l'organico di diritto
e di fatto, che è uno a due secondo la media nazionale, e quello delle
"effettive esigenze" che riguarda le deroghe.
Tratto dal sito:
www.personecondisabilita.it 08/11/2011
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