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Consulta : incostituzionale
limitazione sostegno ad allievi disabili
di Margherita
Corriere*
La Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010 depositata il 26 febbraio scorso,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un
limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed ha, altresì,
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n.
244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla
legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in
presenza nelle classi di studenti con disabilità.
La Corte
Costituzionale ha precisato preliminarmente che “i disabili non costituiscono un
gruppo omogeneo”, evidenziando come sia importante “individuare meccanismi di
rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui
risulti essere affetta in concreto una persona”. Ed infatti ciascun disabile
necessita di un processo di riabilitazione individualizzato finalizzato ad un
suo completo inserimento nella società; all’interno del quale l’istruzione e
l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primaria importanza.
La Consulta,
nell’ampia motivazione, pone l’accento sul diritto all’istruzione dei disabili
riconosciuto sia dall’ordinamento internazionale che da quello interno, mettendo
in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità - adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13
dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e
ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 - il cui
art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con
disabilità all’istruzione».
La Corte inoltre
evidenzia come la finalità della legge 104/1992 sia quella di attuare, in
conformità dell’art. 38, terzo comma, della Costituzione, il diritto
all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi, volta “a
garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione
di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps”.
Precisa la Corte che, in particolare, l’art. 12 della citata legge n. 104 del
1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed
all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università e che il
“diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale”.
Il godimento di tale diritto è pertanto garantito attraverso “misure di
integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la
frequenza degli istituti d’istruzione”. Nell’ambito di tali misure, occupa un
posto rilevante quella del personale docente specializzato che è “chiamato ad
adempiere alle ineliminabili, anche sul piano costituzionale, forme di
integrazione e di sostegno» a favore degli alunni diversamente abili”.
Sottolinea la Corte
Costituzionale che, nella prospettiva di predisporre una ottimale tutela dei
disabili, soprattutto per quelli che versano in una condizione di gravità, la
legge 27 dicembre 1997, n. 449 all’art. 40, comma 1, aveva disposto la
possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di
sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3.
Tale criterio numerico – specifica la Corte - era stato successivamente
sostituito con il principio delle «effettive esigenze rilevate», introdotto
dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007).
Pertanto la Corte
evidenzia che le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, nel
prevedere un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di
sostegno e nell’aver eliminato la possibilità di assumerli in deroga, “si
pongono in contrasto con il quadro normativo internazionale, costituzionale e
ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione
dei disabili”. Risulta, pertanto, evidente per la Consulta che le norme
impugnate hanno inciso proprio sull’indicato «nucleo indefettibile di garanzie»
per la concreta attuazione di diritti fondamentali dei disabili che la Corte
Costituzionale ha già individuato quale “limite invalicabile all’intervento
normativo discrezionale del legislatore”.
Ed infatti - motiva
la Consulta - la scelta del legislatore finalizzata a sopprimere la riserva che
consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, “non trova
alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva
costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto
fondamentale all’istruzione del disabile grave. La ratio della norma, che
prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti,
quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in
condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che
trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla
normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a
prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la
specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”.
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avvocato, componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio sulla
legalita' e sui diritti
Tratto dal sito www.osservatoriosullalegalita.org
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